Art. 8.
(Attività musicali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal capo I, alla musica si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo delle istituzioni che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e statistiche di interesse musicale;

 

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          b) il sostegno alla produzione musicale di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

          c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;

          d) l'incontro tra domanda e offerta musicale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          e) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile;

          f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

          g) lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi di quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, come da ultimo modificata dalla presente legge;

          h) la costituzione di complessi e di bande musicali di carattere professionale;

          i) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

          l) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

      3. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, l'attività lirica minore, le istituzioni concertistico-orchestrali, le associazioni musicali, le residenze multidisciplinari, i festival nazionali e internazionali,

 

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i complessi bandistici e corali, le attività della musica leggera e popolare, le imprese di produzione, le società di organizzazione, le agenzie di distribuzione e gli organismi di formazione del pubblico costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.